Crediti d'imposta fino al 95% per le imprese del mezzogiorno
Crediti d'imposta fino al 95% per le imprese del mezzogiorno
Le imprese del mezzogiorno possono effettuare investimenti con credito d’imposta sino al 95%: il cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali è ammissibile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020. Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno è infatti cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sempre che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Pertanto il cumulo tra il credito d’imposta previsto originariamente dall’art.1 commi 46-56 l. 205/2017 potenziato al 50% per gli investimenti con i requisiti “transizione 4.0”, con il credito d’imposta mezzogiorno consente un’agevolazione massima del 95% per gli investimenti innovativi nel mezzogiorno.
L’articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Secondo la Legge di Bilancio 2020, confermato e potenziato dalla legge di bilancio 2021, alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta del 50% alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.